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Lettino elettrico professionale a due sezioni
Il lettino BELMONT è un lettino elettrico professionale a 2 sezioni progettato per studi di fisioterapia, ambulatori medici e centri riabilitativi che cercano la massima affidabilità e comfort. Dotato di motore Linak® da 6000N, consente una regolazione dell’altezza fluida e silenziosa, facilitando il lavoro del terapista e migliorando l’ergonomia durante ogni trattamento.
La struttura solida in acciaio verniciata a polvere epossidica garantisce durata nel tempo e stabilità anche sotto carichi elevati, con una portata massima di 180 kg. La testata regolabile con cremagliera metallica (da 0° a +45°) rende il lettino versatile e confortevole per diverse tipologie di trattamento, dal massaggio fisioterapico alla terapia manuale.
Il rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM è resistente, facile da pulire e disponibile in numerose colorazioni, per un perfetto abbinamento con l’arredo dello studio. Grazie ai piedini antiscivolo regolabili, il lettino rimane stabile su qualsiasi superficie, assicurando comfort e sicurezza sia al professionista che al paziente.
Il lettino da fisioterapia BELMONT è certificato come dispositivo medico CE, a garanzia di qualità, sicurezza e conformità alle normative europee. È possibile personalizzarlo con diversi optional – come foro viso comfort, pedaliera, portarotolo, pulsantiera o barra perimetrale – per adattarlo alle esigenze operative di ogni studio.
Elegante, ergonomico e tecnologicamente avanzato, il BELMONT rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un lettino fisioterapico regolabile capace di coniugare efficienza, comfort e design professionale.


65 cm di larghezza
55-85 cm altezza
190 cm di lunghezza
180 kg di portata massima
Con foro viso
Senza foro viso
Con foro viso comfort
Pedaliera
Pulsantiera
Barra Perimetrale
Kit Ruote
Portarotolo
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.