Accedi alla tua area riservata per:
Il KILDA è un lettino elettrico professionale a 3 sezioni progettato per garantire comfort, stabilità e massima versatilità durante le sedute di fisioterapia, riabilitazione e massoterapia. Realizzato con componenti di alta qualità, offre al terapista un supporto affidabile e funzionale in ogni fase del trattamento.
Grazie al motore Linak® da 6000N, il KILDA consente una regolazione elettrica dell’altezza fluida, silenziosa e precisa, ottimizzando la postura di lavoro e riducendo l’affaticamento dell’operatore. Lo schienale regolabile con pistone a gas (da 0° a +70°) e la sezione gambe reclinabile fino a -80° permettono un posizionamento ergonomico e personalizzato in base al tipo di terapia o alla corporatura del paziente.
La struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre i piedini regolabili antiscivolo assicurano stabilità su qualsiasi superficie. Con una portata massima di 180 kg, il lettino KILDA offre sicurezza e solidità anche durante trattamenti intensivi o manovre complesse.
Il rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM, disponibile in un’ampia gamma di colorazioni, combina eleganza, igiene e praticità, risultando ideale per ambienti sanitari e centri professionali. Certificato come dispositivo medico CE, il KILDA soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalle normative europee.
Completamente personalizzabile con numerosi optional – come foro viso, pedaliera, portarotolo, pulsantiera o kit ruote – il lettino da fisioterapia KILDA è la soluzione perfetta per chi cerca un lettino elettrico professionale capace di unire funzionalità, comfort e design contemporaneo.



65 cm di larghezza
55-85 cm altezza
190 cm di lunghezza
180 kg di portata massima
Con foro viso
Senza foro viso
Con foro viso comfort
Pedaliera
Pulsantiera
Barra Perimetrale
Kit Ruote
Portarotolo
L’accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. TEMARIV richiede di qualificarsi come operatore del settore per procedere con la navigazione.
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.