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I lettini MORLEY e MORLEY ALU sono lettini portatili pieghevoli a valigia progettati per i professionisti che lavorano in mobilità e necessitano di un supporto leggero, stabile e rapido da trasportare. Disponibili in due varianti – struttura in legno o struttura in alluminio –, offrono un’elevata versatilità e rappresentano la soluzione ideale per fisioterapisti, osteopati, massoterapisti, estetiste e operatori del benessere.
Il modello MORLEY (in legno) pesa appena 11 kg, mentre il MORLEY ALU (in alluminio) ha un peso di soli 12 kg, mantenendo entrambi una struttura solida e affidabile. Nonostante la leggerezza, i lettini garantiscono una portata massima di 150 kg, rendendoli adatti a un utilizzo professionale quotidiano.
Le dimensioni di lavoro – 60 cm di larghezza e 193 cm di lunghezza – assicurano un comfort ottimale per il paziente, mentre l’altezza regolabile da 60 a 82 cm consente all’operatore di lavorare sempre nella postura corretta, riducendo l’affaticamento durante le sessioni prolungate.
Il sistema di chiusura a valigia permette di aprire e richiudere il lettino in pochi secondi, rendendolo perfetto per trattamenti a domicilio, centri sportivi, fiere, eventi o studio mobile. I materiali, attentamente selezionati, assicurano resistenza nel tempo e stabilità durante l’utilizzo, con un design professionale sobrio e funzionale.
Sia nella versione in legno sia in quella in alluminio, i lettini MORLEY offrono un equilibrio ideale tra maneggevolezza, robustezza e praticità, diventando un alleato indispensabile per chi cerca un lettino portatile affidabile senza rinunciare alla qualità dei trattamenti.
60 cm di larghezza
60-82 cm altezza
193 cm di lunghezza
150 kg di portata massima
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.