Accedi alla tua area riservata per:
HCR 1002 Hydra Fascia: approccio integrato all’idratazione fasciale e alla riattivazione del sistema linfatico e venoso.
HCR 1002 Hydra Fascia: approccio integrato all’idratazione fasciale e alla riattivazione del sistema linfatico e venoso.
HCR 1002 Hydra Fascia: approccio integrato all’idratazione fasciale e alla riattivazione del sistema linfatico e venoso.
Un metodo avanzato per intervenire su regolazione neurovegetativa, recupero e qualità del sonno.
Grazie all’azione di HCR 1002 sull’idratazione fasciale, migliora la dinamica dei liquidi, si riducono le tensioni e aumenta l’efficacia del trattamento.
Rilassamento profondo, maggiore continuità del sonno e un recupero più efficace al risveglio. Risultati dal primo trattamento, e progressivamente migliorativi nel tempo.
Quando è disidratata e rigida, ostacola il drenaggio, aumenta la pressione interstiziale e altera la funzione tessutale, favorendo edema e congestione persistente.
HCR 1002 Hydra Fascia nasce per amplificare l’efficacia della manualità del professionista sanitario.
La riduzione dell’edema e il miglioramento della qualità tessutale derivano dal ripristino del microcircolo e della dinamica dei fluidi, resi più efficaci dall’integrazione tra tecnologia e terapia manuale, che facilita il drenaggio e riduce la congestione.
L’accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. TEMARIV richiede di qualificarsi come operatore del settore per procedere con la navigazione.
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.