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Un problema complesso e recidivante: dall’esercizio terapeutico e biofeedback alla reidratazione della fascia superficiale e profonda del pavimento pelvico con HCR 1002 Hydra Fascia.
Un problema complesso e recidivante: dall’esercizio terapeutico e biofeedback alla reidratazione della fascia superficiale e profonda del pavimento pelvico con HCR 1002 Hydra Fascia.
HCR 1002 Hydra Fascia: Conoscenze, strumenti e formazione per i professionisti della massima prestazione. Humantecar Sport Specialist.
Un approccio avanzato alla riabilitazione del pavimento pelvico, pensato per trattare condizioni complesse e spesso recidivanti.
Attraverso la modulazione tessutale e la reidratazione fasciale, si ripristinano le condizioni ideali per migliorare il microcircolo, ridurre la rigidità e rendere il tessuto più recettivo al trattamento e all’esercizio.
L’azione sui tessuti e sul microambiente biologico consente una rapida riduzione di dolore, tensione e congestione. Il paziente percepisce un miglioramento immediato, che si consolida nel tempo.
La densificazione della fascia nel pavimento pelvico determina un aumento della viscosità interfasciale e una riduzione dello scorrimento tra i tessuti. Questo altera la viscoelasticità del sistema, favorendo rigidità, dolore e difficoltà nella modulazione del tono muscolare, con un impatto diretto sull’efficacia del percorso riabilitativo.
L’integrazione tra stimolazione strumentale e trattamento manuale consente di intervenire in modo mirato sulla componente fasciale del distretto pelvico, migliorando scorrimento tissutale, microcircolo e modulazione del dolore.
Favorisce una risposta più efficace del tessuto, rendendolo più recettivo al lavoro attivo e facilitando il recupero del controllo e della funzione.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.