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Addetto Sicurezza Laser (ASL)

L’Addetto Sicurezza Laser (ASL) è una figura fondaentale in tutte le aziende nelle quali vengono utilizzate fonti di laser di classe 3 o superiore.

Il lavoro con sorgenti laser può portare, senza un’adeguata preparazione, rischi per la salute e per la sicurezza. Nel corso degli anni si è via via regolamentato l’utilizzo delle sorgenti laser sui posti di lavoro. Le norme in questione sono le seguenti:

Norma CEI 76-6

Riguardante la sicurezza degli apparecchi laser-Parte 8- Guida all’uso di apparecchi laser in medicina.

Norma CEI EN 60825-1

  • introduce un sistema di classificazione per i laser e i prodotti laser che emettono una radiazione nella gamma delle lunghezze d’onda compresa tra 180 nm e 1 mm, secondo il loro grado di pericolo da radiazione ottica, allo scopo di facilitare la valutazione dei pericoli e la determinazione delle misure di controllo da parte dell’utilizzatore;
  • definisce i requisiti per il costruttore, allo scopo di fornire informazioni che permettano l’adozione di adeguate precauzioni;
  • assicura alle persone, per mezzo di targhette e istruzioni, avvertenze adeguate contro i pericoli associati alla radiazione accessibile emessa dai prodotti laser;
  • riduce la possibilità di  danni,  riducendo  al minimo la radiazione accessibile non necessaria e offrire un migliore controllo dei pericoli connessi alla radiazione laser per mezzo di procedure di protezione.

Il D.lgs. 81/08 all’art.181

Prevede che il Datore di Lavoro (DdL), qualora esistano nella sua azienda lavoratori sottoposti a Radiazioni Ottiche, ossia Radiazioni Elettromagnetiche sia tenuto a fare ricorso a “personale qualificato” cioè “in possesso di specifiche conoscenze in materia” e che abbia una efficace preparazione e sappia far fronte a situazioni di emergenza che possano mettere in pericolo i pazienti e gli altri operatori presenti nella struttura.

Chi è l'addetto alla sicurezza laser

In azienda è’ la figura che ha l’autorità di monitorare e aumentare il controllo sui possibili rischi causati dal Laser e possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dal Laser. Le aziende sono tenute a premunirsi e ad assumere nel proprio organico un Addetto Sicurezza Laser (ASL). In alternativa possono decidere di deputare una persona interna al proprio organico a conseguire, dopo adeguato iter formativo, la qualifica di Addetto Sicurezza Laser (ASL).

Quali sono i compiti dell’Addetto Sicurezza Laser (ASL)?

La Norma CEI 76-6 declina i compiti e le responsabilità dell’ASL, di seguito riassunti:

  1. Valuta il rischio delle aree di lavoro in cui si utilizza il Laser
  2. Determina la zona di rischio oculare nominale (DNRO*)
  3. Identifica e suggerisce le misure operative di prevenzione e protezione
  4. Valuta i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari
  5. Contribuisce alla formazione e all’informazione sui rischi e sulle misure di sicurezza dei lavoratori esposti
  6. Verifica l’efficacia delle misure preventive e protettive prescritte (SPI, barriere, segnaletica);
  7. Analizza infortuni e incidenti;
  8. Intraprende azioni che evitino infortuni e incidenti in accordo con il Medico Curante (MC);
  9. Seleziona e verifica la qualifica del personale addetto alla manutenzione e all’assistenza;
  10. Segnala malfunzionamenti o guasti;
  11. Esegue, o provvede all’esecuzione delle prove di assicurazione di qualità.

Temariv Scientific tiene i corsi per Addetto Sicurezza Laser (ASL)

Temariv Scientific S.r.l. mette a disposizione la propria esperienza ventennale al servizio delle aziende che operano nel settore sanitario e necessitano di avere nel proprio organico la figura di Addetto Sicurezza Laser (ASL) per avere maggiori informazioni in merito

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Scrivi una e-mail indicando nome dell’azienda, numero di telefono e e-mail a info@temariv.it

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Addetto alla sicurezza laser

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    1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.

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      che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.