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L’Addetto Sicurezza Laser (ASL) è una figura fondaentale in tutte le aziende nelle quali vengono utilizzate fonti di laser di classe 3 o superiore.
Il lavoro con sorgenti laser può portare, senza un’adeguata preparazione, rischi per la salute e per la sicurezza. Nel corso degli anni si è via via regolamentato l’utilizzo delle sorgenti laser sui posti di lavoro. Le norme in questione sono le seguenti:
Norma CEI 76-6
Riguardante la sicurezza degli apparecchi laser-Parte 8- Guida all’uso di apparecchi laser in medicina.
Norma CEI EN 60825-1
Il D.lgs. 81/08 all’art.181
Prevede che il Datore di Lavoro (DdL), qualora esistano nella sua azienda lavoratori sottoposti a Radiazioni Ottiche, ossia Radiazioni Elettromagnetiche sia tenuto a fare ricorso a “personale qualificato” cioè “in possesso di specifiche conoscenze in materia” e che abbia una efficace preparazione e sappia far fronte a situazioni di emergenza che possano mettere in pericolo i pazienti e gli altri operatori presenti nella struttura.
In azienda è’ la figura che ha l’autorità di monitorare e aumentare il controllo sui possibili rischi causati dal Laser e possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dal Laser. Le aziende sono tenute a premunirsi e ad assumere nel proprio organico un Addetto Sicurezza Laser (ASL). In alternativa possono decidere di deputare una persona interna al proprio organico a conseguire, dopo adeguato iter formativo, la qualifica di Addetto Sicurezza Laser (ASL).
La Norma CEI 76-6 declina i compiti e le responsabilità dell’ASL, di seguito riassunti:
Temariv Scientific S.r.l. mette a disposizione la propria esperienza ventennale al servizio delle aziende che operano nel settore sanitario e necessitano di avere nel proprio organico la figura di Addetto Sicurezza Laser (ASL) per avere maggiori informazioni in merito
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È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
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che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.