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La riabilitazione isoinerziale è un nuovo tipo di riabilitazione che supera il concetto di allenamento tradizionale accostando alla forza anche la velocità. Questo particolare tipo di allenamento è basata sulla rotazione di volani che sfruttando le fasi concentrica-eccentrica aumenta l’attivazione muscolare e al contempo riduce lo stress. Questo nuovo tipo di allenamento permette di unire velocità e movimento alla potenza. Questa innovativa tecnica di allenamento permette di prevenire gli infortuni, aumentare la potenza e accelerare il recupero.
La riabilitazione isoinerziale è un nuovo tipo di riabilitazione che supera il concetto di allenamento tradizionale accostando alla forza anche la velocità. Questo particolare tipo di allenamento è basata sulla rotazione di volani che sfruttando le fasi concentrica-eccentrica aumenta l’attivazione muscolare e al contempo riduce lo stress. Questo nuovo tipo di allenamento permette di unire velocità e movimento alla potenza. Questa innovativa tecnica di allenamento permette di prevenire gli infortuni, aumentare la potenza e accelerare il recupero.
E.Board è una postazione di valutazione trasportabile, innovativa e completa, di cui sono dotati i devices Desmotec. Adatta sia per la Fisioterapia che per lo sport. Con E.Bosrd sarà possibile eseguire test sugli esercizi prima dell’inizio della sessione di allenamento.
TECNOLOGICAMENTE AVANZATO
E.Board è una postazione di valutazione trasportabile, innovativa e completa, di cui sono dotati i devices Desmotec. Adatta sia per la Fisioterapia che per lo sport. Con E.Bosrd sarà possibile eseguire test sugli esercizi prima dell’inizio della sessione di allenamento.
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.