Accedi alla tua area riservata per:
Il Carrello IRON (CAR2P‑IRON) è una soluzione mobile progettata per il supporto e lo spostamento di strumentazioni mediche ed elettromedicali con un ineguagliabile rapporto qualità-prezzo. Dotato di una struttura portante in acciaio solido, verniciata con polveri epossidiche in tunnel termico a 200 °C, garantisce una durabilità superiore e una finitura estetica impeccabile. Progettato con funzionalità e comfort in mente, il carrello IRON offre una base stabile e duratura per dispositivi delicati in ambiente clinico, garantendo affidabilità ad ogni utilizzo.
Costruito con due ripiani dimensionati L 45 × P 43 cm e un’altezza complessiva di 86 cm, il Carrello IRON permette di organizzare e trasportare fino a 30 kg di carico con facilità. Le quattro ruote da Ø 80 mm, di cui due dotate di freno, assicurano una mobilità fluida e stabile anche sui pavimenti più impegnativi. Disponibile in diversi colori (blu, arancione, grigio scuro, bianco), questo carrello si adatta perfettamente agli arredi sanitari e alle condizioni di esercizio. Inoltre, può essere personalizzato con accessori come braccio reggicavo e cestello, per migliorare ulteriormente l’efficienza e la praticità quotidiana.
Portata totale massima: 30 kg
Struttura: acciaio resistente
Ripiani: 45 × 43 cm (L × P)
Altezza: 86 cm
Ruote: diametro 80 mm
Finitura: verniciatura epossidica
L’accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente. TEMARIV richiede di qualificarsi come operatore del settore per procedere con la navigazione.
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.