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Eccellenza in CPM per ginocchio e anca
Artromot® K1 rappresenta il punto di riferimento per la mobilizzazione passiva continua (CPM) di ginocchio e anca, combinando affidabilità terapeutica, sicurezza e semplicità d’uso. Disponibile nelle versioni Classic, Standard e Comfort, con interfaccia intuitiva basata su simboli, timer, sblocchi e protocolli avanzati, si adatta a cliniche e utilizzo domiciliare. Il modello con Chip Card permette la memorizzazione e gestione dei dati del paziente in maniera facile e sicura
Artromot® K1 è indicato per una vasta gamma di condizioni: post-protesi di ginocchio o anca, ricostruzioni legamentose, osteotomie, traumi complessi, artroscopia, artroforesi o riabilitazione post-ictus. La macchina permette di prevenire rigidità articolare, stimolare la guarigione dei tessuti, migliorare la circolazione e ridurre il dolore, favorendo una ripresa funzionale più rapida .
Il raggio di movimento è regolabile su ginocchio (-10°/0°/120°) e anca (0°/7°/115°), con velocità modulabile dal 5% al 100% e pause estensibilmente programmabili (0–59 s o 1–59 minuti). Le versioni Standard e Comfort includono funzioni aggiuntive come timer esteso (fino a 24 h), inversione del carico progressiva, warm-up, protocolli Comfort, EROM, stretching guidato ed EMS integrato. Il blocco pulsantiera evita modifiche accidentali, mentre i controlli intuitivi e i pittogrammi agevolano l’utilizzo da parte del personale sanitario.
Peso: 11 kg
Dimensioni: 97 × 36 × 23 cm
Altezza pazienti: 120–205 cm
Peso massimo paziente: circa 230 kg
Range ROM ginocchio: da –10° a
Velocità: 5 %–100 %
Pause: estensione/flessione da 0–59 s o 1–59 min
Alimentazione: 100–240 V AC 50/60 Hz, consumo 850 mA circa
Funzioni Comfort: EROM, stretching, EMS integrato, protocolli comfort, memorizzazione dati su chip
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
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Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.