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Lettino elettrico professionale a due sezioni
Lettino elettrico professionale a due sezioni
Letttino elettrico professionale a due sezioni
Il CANBERRA 2 è un lettino elettrico professionale a 2 sezioni progettato per offrire massima stabilità, ampia superficie di lavoro e comfort ottimale durante le terapie riabilitative e fisioterapiche. Grazie alle sue ampie sezioni e alla struttura rinforzata, è particolarmente indicato per i trattamenti basati sul metodo Bobath, che richiedono ampi movimenti e interazione diretta tra paziente e terapista.
Dotato di un potente motore Linak® da 8000N, il CANBERRA 2 permette una regolazione elettrica dell’altezza fluida, sicura e silenziosa, ottimizzando la postura di lavoro del professionista. Lo schienale regolabile con pistone a gas da 0° a +70° consente di impostare facilmente la posizione più adatta al tipo di trattamento, aumentando la versatilità operativa del lettino.
La struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica garantisce solidità e durata nel tempo, mentre i piedini regolabili antiscivolo assicurano stabilità anche durante le manovre più dinamiche. Con una portata massima di 200 kg, il CANBERRA 2 si distingue per la sua robustezza e affidabilità.
Il rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM, disponibile in diverse colorazioni e facilmente igienizzabile, unisce comfort, sicurezza e un’estetica elegante adatta a qualsiasi ambiente professionale. Il lettino è inoltre certificato come dispositivo medico CE, a garanzia di qualità e conformità alle normative europee.
Personalizzabile con numerosi optional – foro viso, pedaliera, portarotolo, pulsantiera o barra perimetrale – il CANBERRA 2 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un lettino elettrico per fisioterapia e metodo Bobath capace di combinare funzionalità, ergonomia e design professionale.
120 cm di larghezza
48-96 cm altezza
190 cm di lunghezza
180 kg di portata massima
Con foro viso
Senza foro viso
Pedaliera
Pulsantiera
Barra Perimetrale
Kit Ruote
Portarotolo
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.