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Il KILDA 2 è un lettino elettrico professionale a 4 sezioni progettato per garantire massima flessibilità, comfort e precisione nei trattamenti fisioterapici, riabilitativi e manuali. Dotato di un motore Linak® da 6000N, offre una regolazione elettrica dell’altezza fluida e silenziosa, consentendo al terapista di adattare rapidamente la postazione di lavoro alle diverse esigenze operative e alla corporatura del paziente.
Le sezioni gambe regolabili singolarmente con pistoni a gas (da 0° a -80°) e lo schienale reclinabile fino a +70° assicurano un posizionamento ottimale in ogni situazione, facilitando l’esecuzione di trattamenti differenziati e posture personalizzate. Questa configurazione rende il KILDA 2 particolarmente versatile per fisioterapia, osteopatia e medicina dello sport.
La struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica offre solidità e durata nel tempo, mentre i piedini regolabili antiscivolo garantiscono stabilità su qualsiasi tipo di superficie. Con una portata massima di 180 kg, il lettino assicura sicurezza e resistenza anche durante manovre complesse.
Il rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM, disponibile in numerose varianti di colore, coniuga eleganza, igiene e praticità di manutenzione, risultando ideale per ambienti sanitari e professionali. Il KILDA 2 è inoltre certificato come dispositivo medico CE, conforme ai più rigorosi standard di sicurezza europei.
Completamente personalizzabile grazie ai suoi optional – foro viso comfort, pedaliera, portarotolo, pulsantiera, barra perimetrale o kit ruote – il lettino da fisioterapia KILDA 2 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un lettino elettrico a 4 sezioni capace di coniugare ergonomia, tecnologia e design professionale.



65 cm di larghezza
55-85 cm altezza
190 cm di lunghezza
180 kg di portata massima
Con foro viso
Senza foro viso
Con foro viso comfort
Pedaliera
Pulsantiera
Barra Perimetrale
Kit Ruote
Portarotolo
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21
È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
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Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.